Non ci vedo nienete di strano nella lettera, in un altro condominio vi avrebbero impiccato. Invece mi sembra che il tipo abbia ragione, siete viziati e mantenuti dai genitori, a quanto pare molto qualunquisti.
Il reato di cui all’art. 659 Codice Penale (Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone) sussiste solamente allorquando il rumore molesto abbia il connotato della “diffusività”. E’ cioè necessario che le emissioni sonore abbiano attitudine a propagarsi nello spazio, in modo da disturbare un numero indeterminato di persone. Pertanto il reato non sussiste qualora il luogo interessato dall’immissione di rumori risulti circoscritto ad una singola unità di un complesso condominiale, senza attitudine ad ulteriore propagazione verso altre unità abitative o ambiti esterni.
Detto questo posso solo aggiungere che lascimmia si dissocia da questi comportamenti inaccettabili per iul quieto vivere e esprime solidarietà al condomine Alì.
Inoltre lascimmia esprime la sua solidarietà pure a quei casinisti di fiorentini che si divertono a vomitare sui balconi altrui perchè il qualunquismo è un valore importante per noi.
è vero!siete degli stronzetti viziati! però pensavo:se il tipo si alza alle 7, comunque un pò ha dormito. mentre i fiorentini non dormivano mai. ergo...si facevano molto più culo del condomino!mica è facile tirar dritti 24 ore su 24. non è dunque rilassante produrre cazzeggio, e perciò era come se stessero lavorando senza sosta!!
voglio la spilla di dottor jaime. il suo verbo è religione per me
5 commenti:
ma da dove salta fuori scusa??
Non ci vedo nienete di strano nella lettera, in un altro condominio vi avrebbero impiccato. Invece mi sembra che il tipo abbia ragione, siete viziati e mantenuti dai genitori, a quanto pare molto qualunquisti.
Rumori molesti in condominio
Cassazione Sezione I, 14 maggio 2002 n. 18351
Il reato di cui all’art. 659 Codice Penale (Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone) sussiste solamente allorquando il rumore molesto abbia il connotato della “diffusività”.
E’ cioè necessario che le emissioni sonore abbiano attitudine a propagarsi nello spazio, in modo da disturbare un numero indeterminato di persone.
Pertanto il reato non sussiste qualora il luogo interessato dall’immissione di rumori risulti circoscritto ad una singola unità di un complesso condominiale, senza attitudine ad ulteriore propagazione verso altre unità abitative o ambiti esterni.
Detto questo posso solo aggiungere che lascimmia si dissocia da questi comportamenti inaccettabili per iul quieto vivere e esprime solidarietà al condomine Alì.
Inoltre lascimmia esprime la sua solidarietà pure a quei casinisti di fiorentini che si divertono a vomitare sui balconi altrui perchè il qualunquismo è un valore importante per noi.
è vero!siete degli stronzetti viziati!
però pensavo:se il tipo si alza alle 7, comunque un pò ha dormito. mentre i fiorentini non dormivano mai. ergo...si facevano molto più culo del condomino!mica è facile tirar dritti 24 ore su 24. non è dunque rilassante produrre cazzeggio, e perciò era come se stessero lavorando senza sosta!!
voglio la spilla di dottor jaime. il suo verbo è religione per me
Fate tutti schifo!!!!!!!
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